Normativa Targhe, Altezza dal suolo ecc

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maxely
view post Posted on 24/6/2008, 15:17




Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
-Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
-I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
-I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
-I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
-Le targhe indicate ai commi 1,2,3,4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
-I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.
-Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
-Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.
-Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
la collocazione e le modalità di installazione;
le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
-Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
-Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
-Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
-Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
-Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
-Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione di cui al comma 12 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


ATTUAZIONI

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Art. 256 (Art. 100 Codice della strada)
(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento)

Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del Codice;
quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice;
quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del Codice;
quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice;
quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice;
quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del Codice;
quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del Codice.
Si definiscono targhe ripetitrici:
quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice;
quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del Codice;
quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del Codice.
Si definiscono targhe prova quelle di cui muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all'articolo 98, comma 1, del Codice.
Si definiscono targhe di riconoscimento:
quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del Codice;
quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del Codice;
i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Codice.
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Art. 257 (Art. 100 Codice della strada)
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)

I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del Codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il ministro dei Trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.
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Art. 258 (Art. 100 Codice della strada)
(Collocazione delle targhe di immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento)

Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1993, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);
targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli:
formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);
formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c);
targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli, esclusi quelli con targa EE:
formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III. 4/l);
formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig.III.4/m);
targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);
targhe di immatricolazione dei motoveicoli, delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici; targhe EE per motoveicoli: 165 mm x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, lII.4/r, III.4/v).
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Art. 259 (Art. 100 Codice della strada)
(Modalità di installazione delle targhe)

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.
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Art. 260 (Art. 100 Codice della strada)
(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi. Il colore dei caratteri, il marchio ufficiale delle Repubblica italiana e la sigla I (ove ricorra) è nero, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici e delle targhe prova per le stesse;
colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova e lettere M ed A ed M ed O che la integrano, rispettivamente, nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la circolazione di prova delle macchine operatrici.
colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del Codice.
Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 + 0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.
Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 2 talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione.
Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.
Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del Codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale.
Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.
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Art. 261 (Artt. 100 e 101 Codice della strada)
(Modelli di targhe)

I modelli delle targhe sono depositati presso il ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
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Art. 262 (Art. 100 Codice della strada)
(Marchio ufficiale)

Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5.
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Art. 263 (Art. 100 Codice della strada)
(Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore)

I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del Codice, vengono utilizzati:
nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;
in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.




Edited by maxely - 5/12/2008, 15:57
 
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