Contestare una multa, nel 60% dei casi, conviene.
Con il fai da te, meglio rivolgersi al Giudice di Pace.
Il ricorso è gratuito. Non bisogna pagare finchè non si riceve il verbale, il foglietto sul parabrezza non ha valore ufficiale.
Chi paga subito, ammette, dal punto di vista legale, la sua colpevolezza, quindi perde la facoltà di fare ricorso. (
www.aci.it).
Il Verbale deve pervenire entro i 150 giorni dall'inflazione e deve essere compilato correttamente.
Qualsiasi errore , mancanza dell'ora, numero matricola del Vigile, articolo dell'infrazione o ritardo oltre i termini, rendono nulla la contravvenzione!
Per contestare si può fare ricorso al Prefetto con raccomandata (o tramite il Comando dei Vigili)su apposito mudolo rintracciabile in internet o presso i comandi dei Vigili urbani. Ma attenzioni nel 99% dei casi con tale formula il ricorso viene bocciato (
www.consumatori.it)
MOLTO MEGLIO ricorrere al Giudice di Pace, presso il quale si possono ritirare i moduli (o tramite internet): l'operazione è gratuita , ma deve essere fatta entro i 30 giorni dalla notifica del Verbale.
Per autovelox e telelaser ci sono molti apparecchi non omologati o con difetti di fabbricazione.
Se la multa non supera i 500 euro vale la pena di fare il "fai da te" per cifre superiori il Giudice può ordinere il supporto di un avvocato. (In questo caso il successo sale al 60 %), infatti in questi casi sovente le Forze dell'ordine non si presentano.
Se c'è giusta causa il Giudice, anche senza Agenti dà torto all'automovbilista.Ma se la motivazione è valida il ricorso viene accolto e la questione si risolve nel giro di 6 mesi.
Comunque bisogna contestare solo a due condizioni: avere una valida motivazione ed avere un esborso oltre i 150 euro. In caso contrario costa più il tempo perso che pagare una multa di 30 euro per sosta vietata..
Morale: chi ha la preparazione per giudicare se la multa è valida o meno, non fa ricorso perchè non ha tempo per farlo.Viceversa chi è meno preparato non ha gli strumenti per capire quando contestare.
Quindi si Paga.
Lo sforso da fare sarebbe invece di non accettare passivamente le iniustizie!
Ministero dell’Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
(p.s. ulteriore verifica sugli agenti che hanno effettuato il verbale può essere fatta con una semplice richiesta con marca da bollo )
Prot.llo nr. 040008023 Rep 121A-1
OGGETTO: Chiarimenti e disposizioni operative
1. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 CdS)
2. Modifiche costruttive (art.78 CdS)
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Facendo seguito alle innumerevoli richieste di chiarimenti in merito alle problematiche in oggetto indicate, si trasmettono le seguenti disposizioni operative:
1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE:
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del CdS e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell’art.78 del CdS, con relativo ritiro della carta di circolazione per l’invio alla M.C.T.C. per una revisione straordinaria al fine di accertare se le luci abusivamente installate siano state rimosse, mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi art.153/9 CdS.
Luci blu (o altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate dall’art.151 CdS. Sono sanzionabili ai sensi dell’art.72 CdS, anche se non vengono usate.
(euro 343,00 di verbale).
2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE:
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell’appendice V del titolo III, sezione I (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, porta biciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l’esclusiva responsabilità del conducente purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA:
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purché omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulla carta di circolazione.
4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI:
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l’installazione e/o uso.
5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL’AUTOVETTURA:
Le direttive comunitarie non prevedono un’altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui rilassamenti vistosi.
Tali rilassamenti comportano la sostituzione, non ammessa delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell’art.78 CdS con ritiro della carta di circolazione per l’invio alla M.C.T.C.
Sarà quindi necessario che, in caso di eventuale presunta irregolarità di un veicolo, il personale operante si limiti ad una reazione di servizio più chiara e dettagliata possibile per consentire agli uffici verbali di svolgere i necessari accertamenti presso la M.C.T.C.
Edited by ladychat - 8/6/2008, 22:42